Per supportare le imprese e i professionisti, che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia da COVID-19, e favorire la ripresa economica, lo Stato ha scelto di mettere in campo parecchi incentivi attraverso il Piano Transizione 4.0 e la Legge di Bilancio 2021.

A chi sono riservate le agevolazioni del Piano Transizione 4.0?

Possono usufruire del credito d’imposta tutte le imprese italiane che vogliono investire in beni strumentali nuovi da utilizzare nelle loro strutture produttive. Queste devono trovarsi nel territorio nazionale.

Gli investimenti devono essere eseguiti dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, oppure fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 il venditore ha accettato l’ordine e il cliente ha pagato almeno il 20% di acconto.

Beni materiali 4.0: investire fa bene al portafoglio.

Il credito d’imposta per i beni materiali 4.0 (definiti nell’allegato A della legge di Bilancio 2017) è fruibile solo dalle imprese ed è riconosciuto quando gli investimenti

  • sono stati fatti “dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e del 10% del costo, per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro”;
  • risultano realizzati “dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni e del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni”.

E per i beni strumentali materiali che non sono 4.0?

È previsto il credito d’imposta anche per questa categoria di beni ordinari, materiali e immateriali.

  • “per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15%per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017)”;
  • “per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali”.

Ulteriori dati sul nuovo piano di transizione 4.0: https://bityl.co/6pJm